Art. 1
Il 1° comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, è modificato, fino a nuova disposizione e, in ogni caso, non oltre due anni dalla cessazione dello stato di guerra, come segue: «Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedente, è di un anno dal pagamento dell'imposta, o, nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazione».