Act 045U0510
Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/1945
UMBERTO DI SAVOIA
Principi di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le disposizioni di legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generare dello Stato;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
E' autorizzata presso il Tesoro dello Stato la istituzione di conti correnti infruttiferi e fruttiferi, liberi o vincolati intestati a istituti o enti pubblici, nonche' ad aziende o istituti di credito operanti sotto la vigilanza del Ministro per il tesoro in base al decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.
Art. 2
La misura dei saggi d'interesse e le relative variazioni, e ogni altra modalita' relativa al funzionamento dei conti indicati nel precedente articolo, sono determinate con decreti del Ministro per il tesoro.
Art. 3
Sono convalidate tutte le modalita' gia' adottate circa l'istituzione e la disciplina dei conti in cui ai precedenti articoli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 10 agosto 1945 UMBERTO DI SAVOIA Parri - Ricci Visto, il Guardasigilli: Togliatti Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 settembre 1945 Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 7. - Ventura
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