Act 045U0722

Type Decreto Legislativo Luogotenenziale
Publication 1945-11-21
Ultimo aggiornamento 2009-12-14
State In force
Source Normattiva
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernenti miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo: di stipendio del personale di ruolo dei gruppi A, B, C e del personale subalterno dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, del personale ferroviario di ruolo, dei marescialli e sottufficiali di grado corrispondente; di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica nonche' dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato; di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali; di paga degli operai permanenti; di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata del personale non di ruolo eccetto quello previsto dal successivo art. 13 sono aumentate come appresso indicato: del 130 per cento le prime diecimila lire annue lorde; del 120 per cento la quota eccedente le L. 10.000 fino alle L. 20.000 annue lorde; del 100 per cento la quota eccedente le L. 20.000 fino alle L. 30.000 annue lorde; dell'80 per cento la quota eccedente le L. 30.000 fino alle L. 60.000 annue lorde; del 60 per cento la quota eccedente le L. 60.000 annue lorde. Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione dei precedenti comma si opera l'arrotondamento come segue: a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a lire cinquecento si arrotondano, per eccesso, a cinquecento; b) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire cinquanta si arrotondano, per eccesso, a cinquanta; c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori a una lira si arrotondano, per eccesso, a una lira; d) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi dieci si arrotondano, per eccesso, a dieci centesimi. Le suddette percentuali di aumento si applicano anche alle misure degli stipendi di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.

Art. 2

A favore dei personali indicati nel precedente art. 1 e' istituita un'indennita' mensile di carovita di L. 5000 lorde.((17)) COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 1949, N. 149. Nei riguardi del personale che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, l'importo di detta indennita' di carovita e' di L. 2000 lorde se celibe o nubile o vedovo senza prole minorenne, e di L. 2500 se coniugato o vedovo con prole minorenne, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento di cui ai primi due comma del presente articolo, sempre che esigenze di servizio non rendano indispensabile la consumazione in natura. Qualora la somministrazione in natura riguardi una parte soltanto dei pasti giornalieri detti importi di L. 2000 o di L. 2500 saranno aumentati proporzionalmente. La limitazione dell'indennita' di carovita non si applica nei confronti del personale a bordo di navi in stato di navigazione. (8) COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 1949, N. 149. Nei riguardi del personale maschile coniugato e del personale vedovo con prole minorenne, l'indennita' di cui sopra e' aumentata di una quota complementare di L. 900 mensili lorde per la prima persona a carico e di L. 300 mensili lorde per ciascuna delle altre persone a carico, considerando come tali la moglie e i figli minorenni. (5) Agli effetti del precedente comma non si tiene conto della moglie legalmente separata o provvista a titolo proprio dell'indennita' di cui ai precedenti commi del presente articolo o di analoga indennita' quale dipendente da altro ente pubblico o da ente di diritto pubblico, o parastatale, o da azienda privata ne' dei figli coniugati, ne' dei figli che prestino servizio retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici locali o di diritto pubblico o parastatali o di aziende private e che siano comunque provvisti di reddito di lavoro superiore a lire 4000 mensili, ne' infine dei figli ricoverati, gratuitamente, presso istituti di istruzione o di educazione, o in servizio militare. (4) (7) Al dipendente i cui genitori siano assolutamente o permanentemente inabili al lavoro per infermita' ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e privi di risorse per provvedere al proprio sostentamento, e che risultino conviventi ed a carico spetta, per ciascun genitore, una quota complementare di L. 300 mensili lorde. (3) (5) (11) (12) (13) (16)

Art. 3

Al personale femminile coniugato competono le quote complementari di cui al quinto comma del precedente art. 2 per la prole minorenne quando il marito sia dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, nonche' per il marito quando questo sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro per infermita' ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio o della famiglia. (20) Se il marito permanentemente inabile al lavoro, e' provvisto di risorse economiche inadeguate per il mantenimento proprio e di tutti i figli minorenni, ma sufficienti per mantenere una parte di dette persone, competono le quote complementari di cui al citato quinto comma soltanto per il figlio o per i figli minorenni per il cui mantenimento le risorse stesse non bastino. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo precedente si considera sufficiente per il proprio mantenimento un reddito di lire 5000 mensili e per il mantenimento delle altre persone un ulteriore reddito di lire 4000 mensili per ciascuna di esse. (4) (7) ((21))

Art. 4

Ai fini dei precedenti articoli si considerano anche i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati. Si considerano alla stregua dei figli minorenni anche i figli maggiorenni i quali siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermita' ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n, 137.

Art. 5

((L'importo dell'indennita' di carovita e delle eventuali quote complementari spettante in applicazione degli articoli precedenti e' ridotto: dell'1 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000 abitanti e non piu' di 499.999; del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e non piu' di 299.999; del 3 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e non piu' di 249.999; del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e non piu' di 199.999; del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e non piu' di 149.999; del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non piu' di 99.999; del 7 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non piu' di 49.999; dell'8 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non piu' 29.999; del 9 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5.000 abitanti e non piu' di 9.999; del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 5.000 abitanti; ed e' aumentato: del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999; del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999; del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti. Per ogni anno solare si ha riguardo ai dati della popolazione residente, accertata dall'Istituto centrale di statistica del Regno al 31 dicembre dell'anno precedente. Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per l'interno, puo' disporsi che ai dipendenti statali aventi sede normale di servizio in Comune, prossimo ad altro con almeno 300.000 abitanti, nel quale il costo dell'alimentazione sia particolarmente elevato ed i cui mezzi di comunicazione col Comune maggiore siano talmente intensi e frequenti che nonostante la separazione amministrativa essi possano considerarsi un unico centro economico, l'indennita' di carovita e relative quote complementari venga corrisposta nell'aliquota prevista per il Comune maggiore. Col decreto medesimo verra' fissata la decorrenza della prevista elevazione di aliquota. La maggiorazione di cui al comma precedente non e' cumulabile con il trattamento previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.)) ((1))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 MAGGIO 1947, N. 484))

Art. 7

La indennita' mensile di carovita, risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, comprese le eventuali quote complementari per le persone a carico: a) non puo' eccedere il quadruplo dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, di cui lo avente diritto e' provvisto ai sensi del precedente art. 1. Da tale limitazione sono peraltro esclusi i personali di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 591, i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonche' i sottufficiali graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, ed, in genere, i personali che prestino servizio per almeno sei ore al giorno; b) e' ridotta, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze; e' sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione ed e' ridotta alla meta' durante la sospensione cautelare di cui all'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni; c) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile, ne' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennita' di licenziamento; d) e' soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Art. 8

L'importo all'assegno personale previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sara' nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1. Gli altri assegni personali che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'aggiunta di famiglia e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico derivanti dalla prima applicazione dai precedenti articoli e del successivo art. 9. Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dell'art. 1 non hanno effetto sulle altre indennita' ed assegni accessori di attivita' di servizio, comunque denominati, ragguagliati e graduati secondo le competenze considerate nel predetto art. 1, fra le quali indennita' ed assegni non vanno pero' compresi i compensi per lavoro straordinario calcolati sulla base delle competenze suddette.

Art. 9

Per i personali considerati nei precedenti articoli sono soppressi: a) l'aggiunta di famiglia prevista dall'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1047 e successive modificazioni ed astensioni e la indennita' di caroviveri prevista dagli articoli 9 e 11 del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, e successive modificazioni per i brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri celibi o vedovi senza prole minorenne a carico ed equiparati della Regia guardia di finanza, e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e per i sergenti maggiori e sergenti, celibi o vedovi senza prole minorenne a carico, del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica; b) l'integrazione temporanea concessa con il Regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni ed estensioni; c) l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera b) concesso con l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e successive modificazioni ed estensioni; d) l'assegno a titolo di razione viveri concesso con l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116. Nei confronti dei Corpi militarizzati ai quali per effetto di mobilitazione ancora in atto compete l'aumento dell'indennita' militare di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, l'aumento stesso e' soppresso. La maggiorazione del 15 per cento o del 20 per cento prevista dalle disposizioni vigenti sugli assegni di sede e sulla indennita' di prima sistemazione del personale all'estero in relazione alla composizione della famiglia formera' oggetto di successivo provvedimento. Nulla e' innovato circa le misure attualmente in vigore degli assegni, indennita' o competenze comunque denominati, anche se utili ai fini del trattamento di quiescenza o della indennita' di licenziamento, non contemplati nei precedenti articoli e nei comma precedenti del presente articolo. ((2))

Art. 10

Nel caso di cumulo di impieghi consentito delle Vigenti disposizioni Spetta una sola indennita' mensile di carovita. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212, COME MODIFICATA DALLA L. 2 MARZO 1954, N. 19)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212, COME MODIFICATA DALLA L. 2 MARZO 1954, N. 19)). ((15))

Art. 11

Al personale che nella prima applicazione del presente decreto non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 2300 mensili lorde per il personale sprovvisto di razione viveri in natura o di L. 1700 mensili lorde per il personale che ne fruisca dei minori importi corrispondenti ad una mensilita' lorda dello stipendio, o retribuzione, o paga, o salario, quale risultera' dopo l'applicazione del precedente articolo 1, e' attribuito un assegno ad personam dell'importo necessario per raggiungere le indicate somme di L. 2300 o L. 1700 o i cennati minori importi. Si prescinde dalla suindicata limitazione relativa all'importo della mensilita' di stipendio, o retribuzione, o paga, o salario nei riguardi dei personali indicati nella lettera a) del precedente art. 7. Al personale che fruiva degli assegni indicati nel precedente art. 9, ora soppressi, con esenzione dalle ritenute erariali e che nella prima applicazione del presente decreto non consegua mi miglioramento economico complessivo di almeno L. 900 mensili nette e' attribuito un assegno mensile netto ad personam dell'importo necessario per raggiungere l'indicata somma di L. 900 nette. Gli assegni personali di cui sopra sono riassorbibili nei successivi aumenti che si verifichino per qualsiasi motivo nel trattamento economico previsto dagli articoli precedenti. Nei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sotto forma di incremento degli emolumenti gia' in vigore o di nuovi assegni comunque denominati anche se di carattere contingente, ad eccezione dell'aumento temporaneo dell'indennita' militare previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, e annessa tabella.

Art. 12

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico dei bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 13

Con separati provvedimenti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, sara' disciplinato, in quanto occorra, il trattamento economico: a) del personale non di ruolo - insegnante o non insegnante - delle scuole ed istituti d'istruzione di ogni ordine e grado; b) dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari ed, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entita' e durata, delle prestazioni; nonche' del personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle sezioni di vendita e alle rivendite di Stato dei generi di monopolio; c) del personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali; d) degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati; e) del personale aggregato delle carceri; f) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia; g) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, con trattamento disciplinato da disposizioni diverse dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, numero 100; h) del personale salariato non di ruolo, il cui trattamento economico sia commisurato a quello in vigore nella piazza per le maestranze private, nonche' degli incaricati provvisori; i) del personale degli uffici del lavoro; l) dei soldati, caporali e caporali maggiori del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 14

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali. Le provincie, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facolta' di contenere, in relazione alle proprie disponibilita' finanziarie ed alle peculiari situazioni locali, le concessioni di cui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime, particolarmente quando detto personale abbia altri cespiti derivanti da lavoro o sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente la attivita'. In relazione alle deliberazioni di cui al precedente comma possono essere accordati alle Amministrazioni provinciali e comunali che non abbiano la possibilita' di fronteggiare in tutto od in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi nella misura strettamente indispensabile, con le modalita' previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, numero 211. Il secondo comma del presente articolo si applica pure agli Enti parastatali ed in genere a tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonche' alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri Enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro. In nessun caso pero' il trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennita' di carovita risultante dall'applicazione del 2° comma del presente articolo e per altri assegni fissi di carattere generale, anche se temporanei, potra' eccedere del venti per cento l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennita' di carovita del personale statale derivante dall'applicazione del presente decreto per il grado gerarchico al quale il personale degli Enti di cui al presente articolo puo' essere parificato in relazione all'importanza dell'ente e alle funzioni esercitate. ((19)) A tali fini, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano gia' le parificazioni di grado col personale statale, detta parificazione sara' determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. ((19)) L'ultimo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernente il trattamento economico del personale degli enti parastatali e di diritto pubblico, e' sostituito, con effetto dal 16 febbraio 1945, dal seguente: « In nessun caso il trattamento economico complessivo del personale di cui al precedente comma per effetto dei miglioramenti previsti dal presente decreto potra' eccedere di L. 3000 lorde mensili il trattamento derivante dalle norme in vigore al 15 febbraio 1945, aumentato della indennita' mensile (quota personale e quota per i congiunti) prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38. Detta limitazione sara' operativa anzitutto sull'assegno di razione viveri e successivamente sull'aumento dell'integrazione temporanea, sull'integrazione temporanea, sull'aggiunta di famiglia ed, occorrendo, sullo stipendio, o paga, o retribuzione ».

Art. 15

Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, e' sostituito dal seguente: « Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, e' autorizzato, nei casi di riconosciuta necessita', a disporre direttamente od a mezzo dei prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci delle provincie e dei comuni ». Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi integrativi dei bilanci provinciali e comunali e delle anticipazioni di cui al comma precedente e' autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440. E' abrogato l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 16

Le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilita', comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto, sono aumentati: del 100 per cento sulle prime lire 16.000 annue lorde; del 90 per cento sulla quota eccedente le lire 16.000 annue lorde fino a lire 32.000; del 70 per cento sulla quota eccedente le lire 32.000 annue lorde fino a lire 48.000; del 50 per cento sulla quota eccedente le lire 48.000 annue lorde. Nelle pensioni ed assegni aumentati ai sensi del precedente comma resta assorbita l'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237. Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del presente articolo, le frazioni della pensione o dell'assegno annuo inferiori a L. 50 si arrotondano, per eccesso, a L. 50; l'importo annuo lordo della pensione o assegno risultante dall'applicazione del presente articolo va arrotondato, per eccesso, a L. 100.

Art. 17

Le pensioni e gli assegni ordinari, diretti e di riversibilita', compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 16, relativi a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, sono liquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe, o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto. Nelle stesse misure previste dal primo comma del precedente art. 16 sono elevate le pensioni tabellari dei militari di truppa relative a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, nonche' le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume. Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nei precedenti comma non spetta l'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, ne' l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. L'Importo annuo lordo delle pensioni e assegni di cui al primo e secondo comma va arrotondato, per eccesso, a L. 100. L'aumento della indennita' una volta tanto in luogo di pensione previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, non spetta nei casi di cessazione dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, fatta eccezione per gli iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per i quali l'aumento suddetto continuera' temporaneamente a trovare applicazione.

Art. 18

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dal quinto comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sono elevati: da L. 9600 a L. 18.000 annue lorde per i titolari di pensioni ed assegni diretti di eta' non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari diretti; da L. 8400 a L. 14.400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni ordinari di riversibilita'. Gli assegni di caroviveri, annessi alle pensioni tabellari, stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del citato decreto n. 41 e modificati dal quinto comma dell'art. 11 del suddetto decreto n. 116, sono aumentati da L. 3000 a L. 4800 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti e da L. 2400 a L. 3600 per i titolari di pensioni od assegni di riversibilita'. I limiti di pensione stabiliti per la concessione dell'assegno di caroviveri dal penultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sono abrogati. Relativamente al presente articolo ed ai precedenti articoli 16 e 17 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 2, terzo comma, 12, primo comma, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Art. 19

L'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e' sostituito dal seguente: L'Ente provvede, nei limiti e con le modalita' da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3 in caso di malattia, di parto o di aborto ». L'assistenza e' dovuta per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto ». « Si provvede al conseguimento dei fini indicati nei precedenti comma mediante un contributo pari al due per cento dello stipendio, o paga, o salario, o retribuzione o altra analoga competenza comunque denominata e dell'indennita' di carovita e relative quote complementari. Il contributo grava in parti uguali sul personale statale di cui al successivo art. 3 e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende ». «Tale contributo puo' essere variato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale ». «Le Amministrazioni sono tenute ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale e ad effettuarne il versamento all'Ente ». (6) (12) (14) ((18))

Art. 20

Il contributo del due per cento a favore dell'Opera di previdenza ((dei personali civili)) e militari dello Stato e del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, previsto dall'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591, e' ripartito in parti uguali fra l'Amministrazione ed il dipendente.

Art. 21

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 22

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha effetto dal 1° ottobre

1945.I benefici previsti per i pensionati dagli articoli 16 e 18 sono dovuti a cominciare dalla prima mensilita' di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 settembre 1945. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 novembre 1945 UMBERTO DI SAVOIA PARRI - RICCI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 novembre 1945 Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 52. - FRASCA

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