DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 119
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:
Art. 1
La retribuzione lorda mensile per i direttori provinciali e i segretari regionali degli Uffici del Lavoro è stabilita, a decorrere dal 31 maggio 1947, nella misura di L. 13.900. L'assegno speciale annuo lordo di L. 2400, stabilito a favore dei direttori provinciali, con l'annotazione alla tabella A, annessa al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 450, è soppresso.
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