DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 305
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro, per il bilancio e per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Art. 1
Ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'istituto nazionale della previdenza sociale sino al 31 marzo 1948, è concesso, in via, straordinaria per il secondo trimestre 1948, un assegno da corrispondersi unitamente alla rata di pensione relative, al mese di maggio 1948.
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