DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 377
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948;
Art. 1
Articolo unico. Lo stanziamento del capitolo n. 51, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1947-48, così modificato nella denominazione: "Premi a funzionari ed a guardie di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva in genere - Premi agli stessi, ai carabinieri e ad altri agenti della Forza pubblica ed a Corpi armati per operazioni di polizia attiva (articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1801, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) - Premi ai carabinieri e alle guardie di pubblica sicurezza per importante risultato di servizio (art. 29 del regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680) Premi agli stessi e ad altri agenti della Forza pubblica per arresto di latitanti, condannati in contumacia, evasi, e per sequestro di armi - Premi straordinari in natura o in contanti al personale di pubblica sicurezza ed al personale dell'Arma dei carabinieri" è aumentato di L. 300.000.000 (lire trecentomilioni). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 25 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registro alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 208. - FRASCA
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