DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 1948, n. 462

Type Decreto legislativo
Publication 1948-04-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con, le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

Ferme restando le modalità e le condizioni stabilite dall'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1917, n. 1589, e dal decreto Ministeriale 22 febbraio 1948, l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali consentita dal medesimo art. 3 è applicabile all'importazione dei pacchi che risultino spediti dal Paese di provenienza entro il 31 marzo 1948.

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