DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 516

Type Decreto legislativo
Publication 1948-04-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 38, comma primo del decreto-legge luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per gli affari esteri, per l'interno, per la difesa, per l'industria e commercio, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura, e foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, possono essere stabilite modificazioni ai qui di seguito specificati articoli delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740: art. 37, sagoma limite, comma I, II, III, IV; art. 38, accessori mobili, comma I; art. 39, pesi massimi, comma I, II, III, IV, V; art. 55, cerchioni degli autoveicoli, comma 1 e II; art. 58, segnalamento acustico degli autoveicoli, comma I e II; art. 59, segnalamento visivo degli autoveicoli, comma I, II III, IV, V, VI e XI; art. 60, scappamento libero e parafanghi, Comma I, II e V; art. 61, freni e dispositivi di sicurezza, comma I, II, III, IV, V, VI e VIII; art. 62, treni automobili 6 rimorchi, comma III, IV e V; art. 63, condotta dei treni-automobili, comma I.

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