DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 656

Type Decreto legislativo
Publication 1948-05-07
Ultimo aggiornamento 1948-06-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

Articolo unico. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto gli aventi diritto al pagamento dei debiti scaduti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, e successive modificazioni, devono presentare istanza alle Amministrazioni competenti per il soddisfacimento dei crediti da essi vantati. Tale istanza, con i documenti in possesso degli interessati, deve essere presentata in carta libera e in duplice originale alla competente Amministrazione centrale o all'ente ed ufficio che fosse stato designato per la liquidazione e il pagamento. Uno degli originali di detta istanza, con la indicazione del giorno della presentazione e con la firma del funzionario ricevente, dovrà essere restituito all'interessato come prova dell'avvenuta presentazione. I crediti non richiesti nel termine di cui al primo comma sono estinti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 64. - FRASCA

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