DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948, n. 735
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta dei Ministri per l'agricoltura e per le foreste per la marina mercantile di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per i lavori pubblici;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948:
Art. 1
Articolo unico. All'art. 6 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con l'art. 1 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, è aggiunto il seguente comma: "In deroga al divieto prescritto nel comma primo, è data facoltà rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello della marina mercantile a seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 19 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SEGNI - CAPPA - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO - TUPINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 220. - FRASCA
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