DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 755
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la finanze, per il tesoro, per il bilancio, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
Sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 40 gli atti e contratti che saranno stipulati per la costituzione, e per successivi eventuali aumenti di capitale fino al limite di cinque miliardi, della società per azioni denominata "Società marittima nazionale" con sede in Roma, con capitale iniziale fino a due miliardi, da sottoscriversi fino a L. 1.100.000.000 dalla società finanziaria marittima "Firmare" e per il resto da una o più delle società di navigazione costituite a termine del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e con lo scopo di acquistare per il ripristino e di ripristinare navi danneggiate per fatto bellico o durante l'esercizio nel periodo di guerra, per la successiva loro utilizzazione, nonchè di compiere operazioni finanziarie attive e passive ad esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono parimenti soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 40 gli atti ed i contratti che saranno posti in essere dalla Società, riguardanti acquisti per compra-vendita o per conferimento, ricuperi, riparazioni di navi danneggiate da eventi bellici o da fatti connessi con la guerra; nonchè i finanziamenti all'uopo occorrenti e le accensioni di mutui comprese le relative concessioni di garanzie,
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