LEGGE 8 luglio 1949, n. 478

Type Legge
Publication 1949-07-08
Ultimo aggiornamento 1991-09-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno e di turismo, il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche può superare i rapporti stabiliti dall'art. 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. Le licenze e le speciali autorizzazioni in soprannumero rispetto a tali rapporti non potranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 86 e 89 del suddetto testo unico se non in caso di effettive esigenze turistiche, previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale e dell'Ente provinciale del turismo.

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