LEGGE 22 aprile 1951, n. 288
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, in favore dei Comuni, è elevato a complessive lire 10 miliardi.
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