LEGGE 4 maggio 1951, n. 538

Type Legge
Publication 1951-05-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 14. - La tabella inserita al terzo comma, e' sostituita dalla seguente, con decorrenza dal 1 luglio 1950: Gruppo A Grado IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000 Grado V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 Grado VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.000 Grado VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.500 Grado VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.500 Grado IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 Grado X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 Sottufficiali e guardie Maresciallo maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.300 Maresciallo capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.150 Maresciallo ordinario. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.900 Brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.350 Vicebrigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.050 Guardia scelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.650 Guardia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.400

Art. 2

L'assegno ad personam di cui il personale attualmente gode in base al disposto dell'art. 28 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sara' riassorbibile nei futuri aumenti della indennita' di cui al precedente art. 1, solo per effetto di promozione al grado superiore.

Art. 3

A decorrere dal 1 luglio 1951, l'indennita' di cui all'art. 14 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, modificato dal precedente art. 1, decade per il personale di cui alla lettera c) dell'art. 8 del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ed allo stesso personale sono dovuti in ogni tempo e luogo gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali ed il trattamento di quiescenza nella stessa misura e con le stesse modalita' di concessione stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Per il mantenimento e la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, per le malattie, ricoveri in ospedali e luoghi di cura, licenze di convalescenza e relativo trattamento economico, nonche' per i trasporti in ferrovia, dei sottufficiali, guardie scelte, guardie ed allievi guardie, valgono le stesse norme stabilite per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Qualsiasi altra disposizione del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, in contrasto con le presenti norme, e' abrogata.

Art. 4

Alla maggiore spesa derivante dall'approvazione della tabella di cui all'art. 1, verra' fatto fronte per l'esercizio 1950-51 con i fondi stanziati nel capitolo 63 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SEGNI - SCELBA PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

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