DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3474
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
In virtu' della delegazione concessai dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1956, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Granatiero Antonio fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia);
Considerato che il sunnominato non e' stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Granatiero Antonio, fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 49.94.48, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.((1))
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.((1))
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei tereni indicati nel precedente art. 1.((1))
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.((1))
EINAUDI DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla
Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953
Atti del Governo,
registro n. 70, foglio n. 110. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Elenco dei terreni intestati alla ditta Granatiero Antonio fu Carlo, in comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 67. Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
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