DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4363

Type DPR
Publication 1952-12-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge

12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Massetani Serafino fu Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato non e' stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominati a norma degli articoli il della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Massetani Serafino fu Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 7.54.62, specificamente descritti nell'elenco n 1 allegato al presente decreto. ((1))

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.((1))

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1))

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI

Viste, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla

Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1953

Atti del Governo,

registro n. 73, foglio n. 68. - PALLA

Allegato N.1

ALLEGATO N. 1. Elenco dei terreni intestati alla ditta Massetani Serafino fu Emilio, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66. Parte di provvedimento in formato grafico ((1))

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