DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1646
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 27 dicembre 1948, per i dipendenti dalle aziende molitorie artigiane;
Visti, per la provincia di Rovigo:
- il contratto collettivo 8 ottobre 1956, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende molitorie artigiane ad alla macinazione, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, cui ha aderito, in data 30 maggio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
- il contratto collettivo 28 novembre 1956, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende molitorie artigiane a bassa macinazione, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 5 ottobre 1956;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Rovigo, in data 20 giugno 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' artigiani per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Rovigo, il contratto collettivo 8 ottobre 1956, relativo ai dipendenti dalle aziende molitorie artigiane ad alla macinazione, e il contratto collettivo 28 novembre 1956, relativo ai dipendenti delle aziende artigiane a bassa macinazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigane esercenti l'attivita' indicata nei contratti di cui al primo comma, della provincia di Rovigo.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 186. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 8 OTTOBRE 1956 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE MOLITORIE ARTIGIANE AD ALTA MACINAZIONE DELLA PROVINCIA DI ROVIGO. CONTRATTO COLLETTIVO 28 NOVEMBRE 1956 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE MOLITORIE ARTIGIANE A BASSA MACINAZIONE DELLA PROVINCIA DI ROVIGO. Parte di provvedimento in formato grafico
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