DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1709

Type DPR
Publication 1961-12-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per il comune di Vecchiano, l'accordo collettivo 20 luglio 1954, relativo ai camporaioli, stipulato tra l'Unione degli Agricoltori e la Federmezzadri - C.G.I.L. -, la C.I.S.L. - Settore Terra; la U.I.L. - Terra;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 4 della provincia di Pisa, in data 29 agosto 1960 dell'accordo sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertate l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per il comune di Vecchiano, l'accordo collettivo 20 luglio 1954, relativo ai camporaioli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i camporaioli del comune di Vecchiano.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 52. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO 20 LUGLIO 1954, RELATIVO AI CAMPORAIOLI DEL COMUNE DI VECCHIANO Parte di provvedimento in formato grafico

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