DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1718
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Genova, il contratto collettivo 13 settembre 1954, e relativa tabella, per i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, stipulato tra l'Associazione Proprietari di Farmacia e il Sindacato Provinciale Dipendenti da Farmacie - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio ed Aggregati - C.G.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Genova, in data 7 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavori costituiti per l'attivita' per la quale e' stato sviluppato per la provincia di Genova, il contratto collettivo 13 settembre 1954, relativo ai lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Genova.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Carte dei conti addi' 27 aprile 1962
Atti del Governo registro n. 145, foglio n. 91. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO 13 SETTEMBRE 1954 PER I LAVORATORI NON LAUREATI DIPENDENTI DALLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI GENOVA . Parte di provvedimento in formato grafico
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