DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1742

Type DPR
Publication 1961-12-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Bari, il contratto collettivo 30 luglio 1960, per gli operai addetti ai frantoi oleari, stipulato tra l'Associazione Provinciale Frantoiani e la Confederazione italiana Sindacati Liberi, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Unione italiana, del Lavoro, cui ha aderito, in pari data, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Bari, in data 9 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita', per la quale e stato stipulato, per la provincia di Bari, il contratto collettivo 30 luglio 1960, relativo agli operai addetti ai frantoi oleari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti ai frantoi oleari della provincia di Bari.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1962

Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 79. - VILLA

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO 30 LUGLIO 1960 PER GLI OPERAI ADDETTI AI FRANTOI OLEARI DELLA PROVINCIA DI BARI. Parte di provvedimento in formato grafico

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