DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 395
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della, Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, e relativa tabella, per il personale non insegnante dipendente dagli istituti non statali di educazione ed istruzione, stipulato tra la Federazione italiana Istituti non Statali di Educazione ed Istruzione, l'Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Artisti e Professionisti, e il Sindacato Nazionale degli Insegnanti Scuole non Statali, con la assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 188 in data 29 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, relativo al personale non insegnante dipendente dagli istituti non statali di educazione ed istruzione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale non insegnante dipendente dagli istituti non statali di educazione ed istruzione.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 107. - VILLA
Contratto
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 30 GIUGNO 1960 PER IL PERSONALE NON INSEGNANTE DIPENDENTE DAGLI ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. Parte di provvedimento in formato grafico
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