DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 415

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Mantova, il contratto collettivo 25 giugno 1957, e relativa tabella, per i dipendenti dalle industrie delle cave di ghiaia e sabbia, stipulato tra l'Associazione Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.G.I.L. -, la Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Mantova in data 10 maggio 1960, del contratto sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Mantova, il contratto collettivo 25 giugno 1957, per i dipendenti dalle industrie delle cave di ghiaia e sabbia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cave di ghiaia e sabbia della provincia di Mantova.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 32. - VILLA

Contratto

CONTRATTO COLLETTIVO 25 GIUGNO 1957 PER I DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE DELLE CAVE DI GHIAIA E SABBIA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA. Parte di provvedimento in formato grafico

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