DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 428

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 1 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Rivista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 711;

Visto, per la provincia di Verona, l'accordo collettivo 8 gennaio 1946, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia, di Verona, in data 6 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Verona, l'accordo collettivo 8 gennaio 1946 relativo al lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda, le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Verona.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 99. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 8 GENNAIO 1946 PER I LAVORATORI - DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI VERONA. Parte di provvedimento in formato grafico

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