DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 460

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore commercio;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari;

Visti, per la provincia di Taranto:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Taranto, in data 20 novembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Taranto: - l'accordo collettivo 16 ottobre 1948, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e agrumari; - l'accordo collettivo 29 luglio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, agrumari e Loro derivati; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della, categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati della, provincia di Taranto.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 35. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 16 OTTOBRE 1948 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI DELLA PROVINCIA DI TARANTO Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 29 LUGLIO 1959, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, AGRUMARI E LORO DERIVATI DELLA PROVINCIA DI TARANTO. Parte di provvedimento in formato grafico

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