DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 462

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla, predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Rovigo, il contratto collettivo 10 dicembre 1947, per gli addetti alla lavorazione delle erbe e canne palustri, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Rovigo, in data 11 luglio 1960 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale 6 stato stipulato, per la provincia di Rovigo, lo accordo collettivo 10 dicembre 1947, relativo agli addetti alla lavorazione delle erbe e canne palustri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle erbe e canne palustri, della, provincia di Rovigo.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 28. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 10 DICEMBRE 1947, PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE ERBE E CANNE PALUSTRI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO. Parte di provvedimento in formato grafico

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