DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 711
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Novara, l'accordo collettivo 30 giugno 1947, per l'indennita' sostitutiva di mensa e l'indennita' di trasferta per i dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Novara, in data 14 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e stato stipulato per la provincia di Novara, l'accordo collettivo 30 giugno 1947, relativo alla indennita' sostitutiva di mensa e alla indennita' di trasferta per i dipendenti dalle aziende industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale stabilita per le suddette indennita'. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti attivita' industriali della provincia di Novara.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 13. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1947 PER LA INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA E L'INDENNITA' DI TRASFERTA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA. Parte di provvedimento in formato grafico
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