DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 845
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia, di Vicenza, il contratto collettivo 7 giugno 1960, e relative tabelle, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, stipulato tra l'Associazione Artigiani - Categoria Ceramisti - e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10, della provincia di Vicenza, in data 30 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' artigiana per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo 7 giugno 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane ceramiste della provincia di Vicenza.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 90. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO 7 GIUGNO 1960, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE CERAMISTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA. Parte di provvedimento in formato grafico
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