DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 873

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Rovigo, il contratto collettivo 25 giugno 1958, per gli operai addetti alle valli da pesca, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Rovigo, in data 11 luglio 1960 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Rovigo, il contratto collettivo 25 giugno 1958, relativo agli operai addetti alle valli da pesca, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti alle valli da pesca, della provincia di Rovigo.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 92. - VILLA

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO 25 GIUGNO 1958 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE VALLI DA PESCA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO. Parte di provvedimento in formato grafico

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