DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 901

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 12 ottobre 1959, per gli addetti ai frantoi oleari industriali, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Reggio Calabria, in data 20 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo 12 ottobre 1959, relativo agli addetti ai frantoi oleari industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai frantoi oleari industriali della provincia di Reggio Calabria.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 55. - VILLA

Contratto collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO 12 OTTOBRE 1959, PER GLI ADDETTI AI FRANTOI OLEARI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. Parte di provvedimento in formato grafico

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