DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1005

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;

Visto, per la provincia di Siena:

Visto, per la provincia di Catania, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1959, stipulato tra la Unione Artigiana dei Panificatori, la Camera del Lavoro - C.G.I.L., Unione Sindacale - C.I.S.L., Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L., l'Unione italiana del Lavoro - U.I.L.;

Visto, per il comune di. Viareggio, il contratto collettivo integrativo 1 giugno 1960, e relativa tabella, stipulato tra il Gruppo dei Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G.I.L., l'Unione Sindacale C.I.S.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8, della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, n. 7, della provincia di Catania, in data 2 agosto 1960, n. 47 della provincia di Lucca, in data 10 luglio 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoranti panettieri: per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 22 agosto 1949, l'accordo collettivo 25 marzo 1952, l'accordo collettivo 24 luglio 1956; per la provincia di Catania, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1959; per il comune di Viareggio, il contratto collettivo integrativo 1 giugno 1960; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Siena e di Catania e del comune di Viareggio.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 19. - VILLA

Allegato

CONTRATTO INTEGRATIVO 22 AGOSTO 1949 PER GLI OPERAI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI SIENA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 25 MARZO 1952, MODIFICATIVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO 22 AGOSTO 1949, PER GLI OPERAI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI SIENA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1956, PER L'AGGIORNAMENTO DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA AGLI OPERAI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI SIENA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 SETTEMBRE 1959, PER I LAVORATORI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 giugno 1960 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE SITE NEL COMUNE DI VIAREGGIO. Parte di provvedimento in formato grafico

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