DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1008

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, nella Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 27 marzo 1957, relativo ai presidenti delle cooperative di produzione e lavoro esercenti l'industria edilizia e bracciantile, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Cooperative - Settore Produzione e Lavoro e la Camera Confederale del Lavoro - F.I.L.L.E.A. -, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori - F.I.L.C.A. -, l'Unione italiana Lavoratori - F.E.N.E.A. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Reggio Emilia, in data 25 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 27 marzo 1957, relativo ai presidenti delle cooperative di produzione e lavoro, esercenti l'industria edilizia e bracciantile, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i presidenti delle cooperative di produzione e lavoro, esercenti l'industria edilizia e bracciantile, della provincia di Reggio Emilia.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 24 - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 27 MARZO 1957, PER I PRESIDENTI DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, ESERCENTI L'INDUSTRIA EDILIZIA E BRACCIANTILE, DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.