DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1120

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 9 luglio 1947 sulla indennita' di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti servizi ausiliari del traffico, stipulato tra il Sindacato Industriali Ausiliari del Traffico e il Sindacato Dipendenti Ausiliari del Traffico - C.G.I.L. - al quale hanno aderito, in data 23 marzo 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. - ed, in data 7 aprile 1960, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di La Spezia, in data 25 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di La Spezia l'accordo collettivo 9 luglio 1947, relativo alla indennita' di mensa per i dipendenti dalle aziende industriale esercenti servizi ausiliari del traffico, sono regolati di norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti servizi ausiliari del traffico della provincia di La Spezia.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 67. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 9 LUGLIO 1947 SULLA INDENNITA' DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI SERVIZI AUSILIARI DEL TRAFFICO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA. Parte di provvedimento in formato grafico

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