DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1200
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 27 dicembre 1948, per i lavoratori dipendenti dalle aziende molitorie artigiane;
Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 23 marzo 1949, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacati Liberi;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 17 della provincia di Grosseto, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale 6 stato stipulato, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 23 marzo 1949, relativo alle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende molitorie artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese molitorie artigiane della provincia di Grosseto.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 16. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 23 MARZO 1949, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE MOLITORIE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO. Parte di provvedimento in formato grafico
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