DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1215
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, per il personale addetto alle aziende esercenti l'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;
Visto, per la provincia di Como, il contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959, per gli aiuti capitelai, le maestre assistenti e le maestre comuni (maestrine), dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della tessitura serica, stipulato tra l'Unione Industriali di Como e l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Como, in data 5 agosto 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'.
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Como, il contratto collettivo 30 settembre 1959, relativo agli aiuti capitelai, alle maestre assistenti ed alle maestre comuni, dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della tessitura serica, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli aiuti capitelai, le maestre assistenti e le maestre comuni, dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' della tessitura serica della provincia di Como.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 37. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959 PER GLI AIUTI CAPITELAI, LE MAESTRE ASSISTENTI E LE MAESTRE COMUNI (MAESTRINE), DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA TESSITURA SERICA DELLA PROVINCIA DI COMO. Parte di provvedimento in formato grafico
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