LEGGE 23 ottobre 1962, n. 1575
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Qualora i creditori dello Stato non abbiano espressamente richiesto il pagamento in contante od in una delle forme agevolative previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, di quanto ad essi dovuto, gli Uffici ordinatori della spesa hanno facoltà - nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro - di disporre la commutazione in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia degli ordinativi diretti, degli ordinativi su ordini di accreditamento e degli ordinativi di contabilità speciale. I vaglia cambiari predetti sono spediti dalle Tesorerie dello Stato all'indirizzo dei creditori. Per il pagamento delle relative spese postali, le quali fanno carico alle Amministrazioni statali interessate, sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 25 aprile 1961, n. 355. Ove la commutazione suddetta riguardi titoli di spesa, anche collettivi, per pagamento di stipendi e di altri assegni fissi a carattere continuativo, i relativi vaglia cambiari, da intestarsi ai singoli creditori, possono essere consegnati dalle Sezioni di tesoreria all'impiegato dello stesso ufficio dei beneficiari, delegato a riscuotere ai sensi dell'articolo 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. L'emissione dei vaglia cambiari di cui al primo ed al quarto comma, estingue il debito dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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