LEGGE 28 gennaio 1963, n. 27
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.
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