LEGGE 3 febbraio 1963, n. 56

Type Legge
Publication 1963-02-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai Comuni ed alle Province, autorizzati ad assumere, per l'esercizio 1961, mutui ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, e che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, non conseguono il pareggio economico del bilancio è concesso un contributo per ciascuno degli anni 1963, 1964 e 1965, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali. Per l'anno 1962 il contributo è concesso, alle stesse condizioni, ai Comuni ed alle Province autorizzati ad assumere mutui ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, per l'esercizio 1960. Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma e ridotta a metà. Il contributo anzidetto è determinato annualmente con decreto del Ministro per l'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il penultimo esercizio precedente, in base ad un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro. Il coefficiente di cui al comma, precedente è calcolato separatamente per le Province e per i Comuni dividendo l'ammontare della quota loro spettante sul fondo previsto dal successivo articolo 3 della presente legge per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi al penultimo esercizio precedente rispettivamente delle Province e dei Commi che non fruiscano o non abbiano fornito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

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