LEGGE 15 febbraio 1963, n. 150

Type Legge
Publication 1963-02-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. All'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è aggiunto il seguente comma: "Il primo comma del presente articolo costituisce interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito della abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico disposta dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TAVIANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

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