DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 215

Type DPR
Publication 1963-03-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Societa' Generale Elettricita' della Sicilia, per azioni, con sede in Palermo, via Liberta' n. 46, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa della ((Societa' Generale Elettrica della Sicilia, per azioni)), con sede in Palermo, via Liberta' n. 46, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1613, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla ((Societa' Generale Elettrica della Sicilia, per azioni)), con sede in Palermo, via Liberta' n. 46, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SEGNI FANFANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla

Corte dei conti, addi' 15 marzo 1963 Atti del

Governo, registro n. 166, foglio n. 28. - VILLA

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