LEGGE 3 febbraio 1964, n. 22

Type Legge
Publication 1964-02-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Le norme contenute nell'articolo unico della legge 20 dicembre 1962, n. 1751, sono valide anche nei confronti dei sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1964 SEGNI MORO - TAVIANI - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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