DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1964, n. 111

Type DPR
Publication 1964-02-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita', accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

16) Diritto tributario;

17) Teoria generale del diritto.

Art. 59 , relativo alla propedeuticita' del corso di laurea in Farmacia e' modificato nel senso che e' abrogato al secondo comma la propedeuticita' per l'iscrizione ai corsi e agli esami dell'insegnamento di "Istituzioni di matematiche" nei riguardi dell'insegnamento di "Chimica fisica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 febbraio 1964

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1964 Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 47. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita', accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 16) Diritto tributario; 17) Teoria generale del diritto. Art. 59, relativo alla propedeuticita' del corso di laurea in Farmacia e' modificato nel senso che e' abrogato al secondo comma la propedeuticita' per l'iscrizione ai corsi e agli esami dell'insegnamento di "Istituzioni di matematiche" nei riguardi dell'insegnamento di "Chimica fisica".

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1964

Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 47. - VILLA

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