LEGGE 6 luglio 1964, n. 608
Art. 1
La somma da corrispondersi dallo Stato quale dotazione a favore della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è aumentata di 10 miliardi di lire per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di 10 miliardi per l'anno 1965.
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