LEGGE 9 ottobre 1964, n. 858
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dai due seguenti: "In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre ventiquattro mesi dalla data della catastrofe. Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9 ottobre 1965".
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