LEGGE 1 febbraio 1965, n. 60
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Presso gli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia (IRFIS) e Credito industriale sardo (CIS) - sono costituiti fondi di rotazione per il complessivo importo di lire 175.000.000.000. Fino a concorrenza di lire 157.500.000.000 i fondi sono costituiti nella misura di lire 96.075.000.000, pari al 61 per cento, presso l'ISVEIMER, di lire 45.675.000.000, pari al 29 per cento, presso l'IRFIS e di lire 15 miliardi e 750.000.000 pari al 10 per cento, presso il CIS. Il residuo ammontare di lire 17 miliardi e 500.000.000 sarà ripartito fra i tre fondi di rotazione, in aliquote anche diverse da quelle indicate nel comma precedente, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. La ripartizione terrà conto delle esigenze di finanziamento delle iniziative industriali nei diversi territori in cui operano i tre Istituti, in attuazione degli obiettivi di sviluppo coordinato dell'economia del Mezzogiorno. Le somme di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro come segue: lire 17,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64; lire 17,5 miliardi a valere per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965; lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966; lire 29,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967; lire 27,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968; lire 14,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1969. Ai fondi di rotazione si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente, per quelle tributarie, alle operazioni di durata inferiore a tre anni.
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