LEGGE 5 giugno 1965, n. 707
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Dipendenza ed addestramento
La banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è un reparto della Scuola sottufficiali di pubblica sicurezza. All'addestramento ed al servizio musicale provvede il maestro direttore o, in sua assenza o impedimento, il vice direttore.
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