LEGGE 13 luglio 1965, n. 891

Type Legge
Publication 1965-07-13
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli che seguono. Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il commercio con l'estero e per il lavoro, udita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, integrata da sei rappresentanti sindacali nominati dal Ministro per gli affari esteri.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.