LEGGE 26 aprile 1966, n. 260

Type Legge
Publication 1966-04-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il termine di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, per la conclusione della rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica è prorogato al 31 gennaio 1967. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 aprile 1966 SARAGAT MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE

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