LEGGE 26 aprile 1966, n. 260
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, per la conclusione della rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica è prorogato al 31 gennaio 1967. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 aprile 1966 SARAGAT MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
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