LEGGE 20 maggio 1966, n. 335

Type Legge
Publication 1966-05-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il compenso giornaliero previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1959, n. 30, per i componenti, le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica è elevato da lire 400 a lire 700.

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