LEGGE 26 maggio 1966, n. 344

Type Legge
Publication 1966-05-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Chiunque intende costituire un deposito di caffè nazionalizzati, crudi o torrefatti, ancorchè decaffeinizzati, deve munirsi di apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo. Deve altresì munirsi della licenza chiunque intende sottoporre i caffè predetti ad una o più delle seguenti lavorazioni: a) decaffeinizzazione dei caffè crudi; b) torrefazione dei caffè crudi; c) solubilizzazione dei caffè torrefatti; d) confezionamento dei caffè torrefatti. Agli effetti della presente legge, fra i caffè torrefatti s'intendono compresi quelli solubilizzati e quelli semplicemente macinati. Non sussiste l'obbligo della licenza per i depositi di caffè confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma. Sono anche esonerati dall'obbligo della licenza gli esercizi nei quali il caffè confezionato a norma dello articolo 6 viene venduto direttamente al consumatore, ovvero viene trasformato in bevanda per la mescita al pubblico; in detti esercizi, nei soli locali ove avviene la vendita o la mescita al pubblico, è consentito lo scondizionamento delle confezioni nei limiti delle normali esigenze giornaliere della vendita al minuto o della trasformazione al pubblico in bevanda. Sono altresì escluse dalla disciplina della licenza le scorte di caffè esistenti presso le famiglie e le altre convivenze, destinate al diretto consumo. Tuttavia, se non sono costituite da caffè confezionato a norma dello articolo 6, primo comma, tali scorte non possono superare il limite di 500 grammi per ciascun componente la famiglia o la convivenza. Sono infine esclusi dalla disciplina della licenza i campioni di caffè detenuti dagli spedizionieri, dagli agenti di commercio e dagli importatori del settore.

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