DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1967, n. 839
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967, comprendente - appendice n. 1 alla tabella n. 3 - gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda sali, di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilita'; Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' autorizzato il prelevamento di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato, con imputazione al cap. 511 "Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1967 e da iscriversi alla competenza del capitolo 230 "Indennita' ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali" della spesa dello stesso bilancio ed esercizio. Questo decreto sara' comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1967.
SARAGAT PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 104. - GRECO
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